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Nuova legge di Bilancio sulle "Crypto-Attività"

La legge di bilancio 2023 in Italia ha introdotto delle nuove regole fiscali per le cripto-attività al fine di tener conto delle diverse tipologie di attività presenti nel sistema.




Le cripto-attività sono definite come rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito (DLT) o tecnologie simili.

Le plusvalenze e altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono soggetti a tassazione. Le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono tenuti a pagare tasse sul reddito derivante da queste operazioni, con un'aliquota del 26% quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio.


Per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, soggetto a una tassa sostitutiva del 14% entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023.

La legge di bilancio offre anche la possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti che non hanno dichiarato la detenzione di cripto-attività o i redditi derivanti da esse, mediante un'apposita istanza di emersione e il pagamento di una sanzione.

Inoltre, è stata introdotta un'imposta di bollo annuale del 2 per mille sul valore dei rapporti che coinvolgono cripto-attività e un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti in Italia.

Nella circolare, vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle disposizioni normative contenute nella legge di bilancio, e alla fine c'è un glossario che definisce i termini utilizzati nel documento.


Quadro tecnico - giuridico di riferimento


Nel settore finanziario, stiamo vedendo un crescente uso della digitalizzazione. Una delle innovazioni più significative riguarda le cosiddette "distributed ledger technologies" (DLT), che sono tecnologie decentralizzate con un'ampia gamma di applicazioni, non solo nel settore finanziario.


Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e diritti, e sono strettamente legate alla tecnologia di registro distribuito (DLT), in particolare alla blockchain. Questo registro è "distribuito" perché è composto da unità indipendenti chiamate "nodi" anziché essere centralizzato.


Le cripto-attività possono essere divise in due categorie principali:

  1. "unbacked crypto-assets": cripto-attività senza un meccanismo di stabilizzazione che le collega a un'attività di riferimento. Ad esempio, il Bitcoin e le "stablecoins algoritmiche" che si basano su algoritmi per regolare la domanda e l'offerta.

  2. "asset linked stablecoins": cripto-attività garantite da attività sottostanti, come valute ufficiali o beni fisici, con l'obiettivo di mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat o a un altro tipo di attività.

In base alla loro funzione economica, le cripto-attività possono essere distinte in diverse categorie, tra cui "token di pagamento" (usati come mezzi di pagamento), "security token" (rappresentativi di diritti economici o amministrativi), "utility token" (legati all'uso di prodotti o servizi), e "non-fungible token" (NFT) che rappresentano la proprietà di beni unici.


Questi strumenti sono utilizzati perché consentono di memorizzare informazioni sui diritti dei possessori, garantendo l'accesso esclusivo attraverso la crittografia. Il valore di un token dipende dal contesto in cui è accettato, simile a una fiches o a un titolo azionario.


Le cripto-attività sono principalmente digitali, con scambi basati su blockchain e conservate in portafogli elettronici (wallet). I wallet contengono chiavi crittografiche per gestire le transazioni.


Tuttavia, a causa della loro natura digitale e della complessità delle tecnologie sottostanti, l'aspetto normativo delle cripto-attività è molto complesso e in continua evoluzione.


Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo


Nel contesto europeo, l'ambito delle cripto-attività è complesso e vario. Alcune cripto-attività sono considerate strumenti finanziari ai sensi della legislazione dell'Unione Europea, come definito nella direttiva MiFID II, mentre molte altre non rientrano sotto questa classificazione.


A livello internazionale, ci sono sforzi in corso per integrare le cripto-attività nei quadri normativi esistenti, specialmente nei settori finanziari e regolamentari.

A livello europeo, la Commissione Europea ha proposto una serie di misure nel settembre 2020, tra cui il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) e il Digital Operational Resilience Act (DORA). Il MiCA mira a creare un quadro regolamentare armonizzato per le diverse tipologie di cripto-attività, dai token utility alle stablecoin, e per i servizi associati. Tuttavia, MiCA non si applica alle cripto-attività che sono considerate strumenti finanziari ai sensi di MiFID II.


Queste iniziative sono state approvate e pubblicate, e il MiCA è diventato legge nel giugno 2023. MiCA definisce le cripto-attività come "rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga."


È importante notare che le cripto-attività che sono considerate strumenti finanziari continueranno a essere regolate dalla legislazione generale dell'Unione Europea, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la loro emissione o il loro trasferimento.


In assenza di una disciplina fiscale specifica, il trattamento fiscale delle cripto-attività dipenderà dalla loro funzione economica e dal loro utilizzo. La legge di bilancio 2023 in Italia ha introdotto una nuova disciplina fiscale per la tassazione dei redditi derivanti dalle cripto-attività a partire dal 1° gennaio 2023, creando una nuova categoria di reddito "diverso" nel sistema fiscale italiano. Questo è stato fatto per affrontare la mancanza di una classificazione chiara delle cripto-attività e delle relative transazioni nel contesto fiscale.


Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la “DAC8” 19


La proposta di direttiva in materia di cooperazione amministrativa (DAC8) presentata dalla Commissione europea mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza dello scambio di informazioni in ambito fiscale, in particolare per quanto riguarda le transazioni che coinvolgono cripto-attività.


La DAC8 prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a queste transazioni.



In base alla DAC8, i soggetti obbligati a comunicare informazioni sono i fornitori di servizi di cripto-attività (Crypto-Assets Service Providers, CASP) come ad esempio Binance. I CASP possono essere soggetti autorizzati dai singoli Stati membri ai sensi del Regolamento MiCA o soggetti non autorizzati se rispettano determinati criteri, come essere residenti in uno Stato membro o avere una presenza legale in uno Stato membro.

La DAC8 si applicherà anche ai CASP non residenti nell'UE se soddisfano i requisiti stabiliti dalla direttiva e se non esiste un accordo tra l'UE e una giurisdizione non-UE "qualificata" che preveda lo scambio equivalente di informazioni fiscali.


Le informazioni oggetto di scambio ai sensi della DAC8 includono dati identificativi dei CASP e delle persone coinvolte nelle transazioni di cripto-attività. Queste informazioni includono dettagli sulle transazioni stesse, come l'importo lordo, il numero di unità di cripto-attività coinvolte, il valore di mercato delle cripto-attività e altri dettagli pertinenti alle operazioni di scambio e trasferimento.


Le prime informazioni soggette a scambio in base alla DAC8 saranno relative all'anno di riferimento a partire dal 1° gennaio 2026 e saranno comunicate entro 9 mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento.


Pertanto, il primo scambio avrà luogo entro la fine del settembre 2027.


La normativa nazionale sugli strumenti finanziari in forma digitale


Il decreto legge del 17 marzo 2023, n. 25, convertito nella legge del 10 maggio 2023, n. 52, introduce disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e semplificazione della sperimentazione FinTech.


Questo decreto disciplina l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari in "forma digitale", che sono strumenti finanziari che esistono solo come scritturazioni digitali in un registro per la circolazione digitale.


Gli strumenti finanziari che possono essere emessi in forma digitale includono azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, titoli di debito aggiuntivi consentiti dalla legge italiana, ricevute di deposito relative ad obbligazioni e altri titoli di debito emessi da emittenti italiani, strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani e altri strumenti individuati dalle disposizioni.


Per quanto riguarda la disciplina fiscale, i redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali sono soggetti alle disposizioni sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del medesimo TUIR. Tuttavia, non si applica la lettera c-sexies) dell'articolo 67, che riguarda le plusvalenze e le minusvalenze da cripto-attività.


Per quanto riguarda la disciplina dell'antiriciclaggio, le valute virtuali (che rientrano nella categoria più ampia di "cripto-attività") sono regolate secondo le disposizioni del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche.


I soggetti che forniscono servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e servizi di portafoglio digitale sono considerati "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" e "prestatori di servizi di portafoglio digitale" e sono soggetti alle disposizioni antiriciclaggio previste da queste definizioni.


Questi soggetti devono essere registrati in una sezione speciale del registro tenuto dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).


Inoltre, dal 1° gennaio 2023, è stato esteso l'obbligo di monitoraggio fiscale alle operazioni relative alle cripto-attività, inclusi i prestatori di servizi di portafoglio digitale.


Ciò significa che questi soggetti devono segnalare all'Agenzia delle entrate le operazioni in cripto-attività di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da o verso l'estero.


Regime fiscale ante legge di bilancio 2023


Il documento menzionato fa riferimento a un approccio case by case (caso per caso) adottato dall'Amministrazione finanziaria italiana in assenza di una specifica normativa vigente applicabile alle cripto-attività, in particolare alle cripto-valute. Questo significa che, in mancanza di una regolamentazione dettagliata, l'Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni basate su casi specifici o istanze di interpello da parte dei contribuenti.


Uno dei primi documenti di prassi emessi è la Risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E, che tratta il "Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali," in particolare al Bitcoin. Questa risoluzione fa riferimento a una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-264/14) del 22 ottobre 2015 come punto di riferimento importante per la disciplina fiscale applicabile alle operazioni che coinvolgono cripto-valute.


Nella sentenza menzionata, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che coinvolgono il cambio tra valuta tradizionale e valuta virtuale, come il Bitcoin, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso soggette all'IVA.


In altre parole, queste operazioni rientrano tra le attività commerciali e imponibili in termini di imposte sul valore aggiunto (IVA) nell'Unione europea.


Tuttavia, è importante notare che l'interpretazione delle leggi e delle normative fiscali relative alle cripto-attività può variare da paese a paese, e l'approccio case by case significa che le risposte alle questioni fiscali specifiche possono dipendere dalle circostanze individuali. Pertanto, è sempre consigliabile consultare un consulente fiscale o legale esperto in materia di cripto-attività per comprendere appieno gli obblighi fiscali specifici nel proprio paese e per affrontare le proprie situazioni finanziarie in modo adeguato.


Società operanti nella intermediazione di cripto-valute


La Risoluzione n. 72/E del 2016 fornisce chiarimenti sulla tassazione delle cripto-valute in Italia in base all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria. Ecco alcuni punti chiave:

  1. Attività di Intermediazione di Cripto-Valute: La risoluzione stabilisce che le attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di cripto-valute svolte in modo professionale ed abituale sono soggette all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)(essendo regionale ognuno poi deve cercare la sua, io ho messo Toscana) Questo significa che le società che offrono servizi di scambio tra valuta tradizionale e cripto-valute sono soggette a tassazione sulle differenze tra i prezzi di acquisto e vendita delle cripto-valute.

  2. Valutazione delle Cripto-Valute in Possesso: Le cripto-valute detenute da una società alla fine dell'esercizio devono essere valutate in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Questa valutazione è importante ai fini fiscali e viene effettuata utilizzando il valore normale, ovvero la quotazione media delle cripto-valute sulle piattaforme online in cui avvengono le compravendite di cripto-valute.

  3. Miner di Cripto-Valute: Per le società coinvolte nell'attività di "mining" di cripto-valute, le remunerazioni ricevute sotto forma di cripto-valute sono considerate come ricavi per prestazioni di servizi legate all'attività caratteristica della società. Questi ricavi contribuiscono alla formazione del valore della produzione netta e sono soggetti a IRAP.

  4. Tassazione dei Clienti: Per le persone fisiche che detengono cripto-valute al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di cripto-valute non generano redditi imponibili a meno che non abbiano una finalità speculativa. Ciò significa che i singoli individui che scambiano cripto-valute in modo non professionale per scopi diversi dalla speculazione potrebbero non dover dichiarare tali operazioni come reddito imponibile.

Tuttavia, è importante notare che la situazione fiscale delle cripto-valute può cambiare nel tempo a causa dell'evoluzione delle normative e delle interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, è sempre consigliabile consultare un consulente fiscale esperto per garantire la conformità fiscale e comprenderne gli obblighi specifici.


Cessione degli utility token da parte della società emittente


Gli "utility token" sono cripto-attività che rappresentano il diritto di utilizzare un prodotto o servizio fornito dall'emittente, anziché rappresentare diritti economici o partecipativi come i "security token". Alcuni punti chiave del testo includono:

  1. Per le imposte sui redditi, se una società emittente cede degli "utility token" e questa transazione è rappresentata come una semplice movimentazione finanziaria nei documenti contabili, allora di solito non ha un impatto fiscale diretto ai fini dell'IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

  2. Per l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), l'importo ricevuto dalla cessione degli "utility token" di solito non contribuisce alla base imponibile, a condizione che non sia rilevato come voce rilevante nei documenti contabili della società.

  3. In merito ai compensi erogati in forma di token agli amministratori e ai dipendenti di una società emittente, solitamente questi compensi sono considerati reddito di lavoro dipendente, soggetto a ritenuta d'acconto, a meno che il valore dei token assegnati a ciascun percettore non superi una determinata soglia (nel testo viene menzionato un limite di euro 258,23).

  4. La valorizzazione dei token erogati in natura ai dipendenti segue le disposizioni relative alla determinazione del "valore normale" dei beni e dei servizi contenuti nell'articolo 9 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

  5. Le nuove normative introdotte dalla legge di bilancio 2023 consentono di inquadrare il reddito derivante dai token in base alle categorie tradizionali di reddito, anche se i pagamenti avvengono in cripto-attività.

In generale, il testo fornisce una guida sul trattamento fiscale degli "utility token" in Italia, con un focus sulle imposte sui redditi e sull'IRAP, nonché sui compensi erogati sotto forma di token agli amministratori e ai dipendenti delle società emittenti.


Regime fiscale post legge di bilancio 2023


La definizione fiscale di cripto-attività è stata introdotta per garantire certezza fiscale e trattare le attività digitali in modo specifico, poiché spesso non rientrano facilmente nelle categorie giuridiche tradizionali. La definizione di cripto-attività è la seguente:

Le cripto-attività sono una «rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

Questa definizione fiscale delle cripto-attività è simile a quella contenuta nel regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), sebbene non preveda le specifiche esclusioni previste da quest'ultimo. L'obiettivo principale di questa definizione è quello di identificare attività che non costituiscono investimenti di natura strettamente finanziaria, come ad esempio le azioni o quote di società emesse sotto forma di cripto-attività.


In base a questa definizione, rientrano nelle cripto-attività i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni:

  1. Cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività aventi diverse caratteristiche e funzioni.

  2. Cessione a titolo oneroso di utility token, ossia dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Non costituisce reddito l'acquisto del bene o servizio a prezzo scontato per effetto dell'esercizio del diritto.

  3. Attività di staking, che riguarda il blocco di cripto-attività in un protocollo per guadagnare interesse o premi.

  4. Cessione a "termine" di cripto-valute (e cripto-attività in generale) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale.

  5. Cessione di NFT (Non-Fungible Token) già "emessi".

È importante notare che i redditi derivanti dai "security token" o "investment token" (strumenti finanziari come azioni o titoli) che corrispondono a strumenti finanziari previsti dalla MiFID II non rientrano nella definizione di cripto-attività. Questi strumenti finanziari sono trattati secondo le normative finanziarie tradizionali e non sono soggetti alle stesse regole delle cripto-attività.


Regime fiscale titolari di cripto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023


In base all'articolo c-sexies) dell'articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i redditi derivanti dalle cripto-attività sono considerati redditi diversi ai fini fiscali. Tali redditi sono soggetti a regole specifiche di tassazione. Ecco alcune delle principali disposizioni in merito:

  1. Soggetti Imponibili: I redditi diversi derivanti dalle cripto-attività sono tassati quando percepiti da persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), da enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), da società semplici ed equiparate, e da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio italiano quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio.

  2. Franchigia: È prevista una soglia minima (franchigia) di 2.000 euro per il periodo di imposta. Ciò significa che i redditi derivanti dalle cripto-attività al di sotto di questa soglia non sono tassati.

  3. Plusvalenze e Minusvalenze: La base imponibile per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto. È possibile sommare algebricamente le plusvalenze e le relative minusvalenze. Se le minusvalenze superano le plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza può essere dedotta dalle plusvalenze dei periodi successivi, fino al quarto periodo di imposta, a condizione che sia dichiarata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state realizzate.

  4. Permuta: La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non è considerata una fattispecie fiscalmente rilevante e non genera reddito.

  5. Proventi dalla Detenzione: I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono tassati per l'intero ammontare senza alcuna deduzione.

  6. Documentazione: È importante documentare il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività con elementi certi e precisi. In mancanza di documentazione, il costo si considera pari a zero.

Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022


Il comma 127 delle disposizioni fiscali stabilisce una norma transitoria che riguarda le plusvalenze e minusvalenze relative alle operazioni con cripto-attività svolte prima dell'entrata in vigore della legge. Ecco una spiegazione più dettagliata:

  1. Operazioni Precedenti alla Nuova Legge: Questa disposizione si applica alle operazioni con cripto-attività effettuate prima che la nuova legge entrasse in vigore.

  2. Trattamento delle Plusvalenze: Le plusvalenze derivanti da queste operazioni devono essere considerate ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In altre parole, sono soggette a tassazione secondo le nuove regole fiscali relative alle cripto-attività.

  3. Utilizzo delle Minusvalenze Precedenti: Le minusvalenze derivanti dalle operazioni con cripto-attività effettuate prima dell'entrata in vigore della legge possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del TUIR. Ciò significa che è possibile dedurre queste minusvalenze dalla base imponibile dei redditi derivanti dalle cripto-attività, riducendo così l'imposta dovuta.

  4. Compensazione delle Minusvalenze: Se l'ammontare totale delle minusvalenze supera l'ammontare totale delle plusvalenze e altri redditi, l'eccedenza delle minusvalenze può essere utilizzata per dedurre dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, questa compensazione deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state realizzate le minusvalenze.

  5. Determinazione delle Plusvalenze/Minusvalenze: Per determinare la plusvalenza o la minusvalenza derivante da operazioni con cripto-attività, si devono utilizzare i costi e i valori di acquisto specifici, come indicato dalle disposizioni fiscali. Ad esempio, per le cessioni a termine, si utilizza il valore a pronti al momento della stipula del contratto di cessione. Per i prelievi dal wallet, si utilizza il costo di acquisto, e nel caso di cripto-valute ricevute a titolo gratuito, si utilizza il costo sostenuto dal donante.

  6. Continuità delle Regole per Altre Operazioni: Le disposizioni della legge continuano a trattare i redditi derivanti da altre operazioni come il mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto cripto-valute come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR. Pertanto, anche in questo caso, le plusvalenze e le minusvalenze possono essere compensate secondo le regole specifiche.

In sostanza, questa disposizione transitoria mira a fornire una transizione graduale dalle vecchie regole fiscali alle nuove regole relative alle cripto-attività, consentendo la deduzione delle minusvalenze accumulate prima dell'entrata in vigore della legge.


Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461


La legge stabilisce che i redditi "diversi" derivanti dalle cripto-attività sono assoggettati a tassazione con un'aliquota del 26 per cento, in modo analogo ai redditi di natura finanziaria. Tuttavia, sono previste diverse modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, e queste modalità sono state estese ai redditi derivanti dalle cripto-attività. Ecco una spiegazione delle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva:

  1. Regime Dichiarativo: In base a questo regime, l'imposta si applica alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria (compresi quelli derivanti dalle cripto-attività) nella misura del 26 per cento. Tuttavia, questa imposta viene pagata direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi.

  2. Risparmio Amministrato: In base a questa modalità, il contribuente può richiedere che l'imposta sostitutiva sia applicata da intermediari finanziari autorizzati (come banche o società di intermediazione mobiliare) che amministrano e custodiscono i valori mobiliari che generano i redditi. In altre parole, l'intermediario finanziario gestisce l'applicazione dell'imposta per conto del contribuente.

  3. Risparmio Gestito: In base a questa modalità, un intermediario autorizzato gestisce il patrimonio finanziario del contribuente e applica l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi imputati al patrimonio gestito. Il risultato netto, che tiene conto di componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese), è assoggettato all'imposta sostitutiva. Questo regime è adatto a chi preferisce che un intermediario gestisca completamente la tassazione dei suoi investimenti finanziari.

La modifica apportata dal comma 128 della legge ha esteso queste modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai redditi derivanti dalle cripto-attività. Inoltre, è possibile adempiere agli obblighi fiscali relativi a questi redditi attraverso intermediari finanziari o operatori non finanziari che gestiscono cripto-attività.


Regime dichiarativo


Con la modifica introdotta dalla lettera a) del comma 128, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, viene regolata la tassazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività nel contesto della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si sono verificati. Di seguito, vengono forniti ulteriori dettagli sulla tassazione e sui relativi obblighi fiscali:

  1. Tassazione dei Redditi Diversi da Cripto-Attività: Per i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività, come plusvalenze o altri proventi, che superano la soglia di 2.000 euro, si applica un'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

  2. Compensazione di Plusvalenze e Minusvalenze: Le plusvalenze derivanti dalle cripto-attività sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze superano le plusvalenze, per un importo eccedente 2.000 euro, l'eccedenza può essere dedotta dall'importo delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Tuttavia, questa deduzione è possibile solo se il contribuente ha dichiarato le minusvalenze nel periodo d'imposta in cui si sono verificate.

  3. Compensazione con Altri Redditi Diversi: Non è consentito compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria di altre categorie (lettere da c) a c-quinquies) dell'articolo 67 del Tuir). In altre parole, i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività sono trattati separatamente da altre tipologie di redditi diversi.

  4. Obbligo di Dichiarazione: Nel regime dichiarativo, il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi annuale in cui identifica se stesso come titolare delle cripto-attività che hanno generato i redditi.

  5. Modalità di Pagamento: L'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi derivanti dalle cripto-attività viene corrisposta mediante versamento con modello F24 nei termini stabiliti per il saldo delle imposte sui redditi, in base alla dichiarazione dei redditi presentata.

In sintesi, i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività sono soggetti a tassazione attraverso un'imposta sostitutiva, e i contribuenti sono tenuti a dichiararli e a versare l'imposta dovuta nei termini stabiliti. La possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze è prevista, ma con alcune restrizioni e condizioni specifiche.


Regime del risparmio amministrato


La modifica apportata dalla lettera b), numero 1), del comma 128 al decreto legislativo n. 461 del 1997 introduce la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato per la tassazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività. Di seguito, verranno forniti ulteriori dettagli sul regime del risparmio amministrato e sulle modalità di applicazione:

  1. Soggetti Abilitati all'Opzione per il Risparmio Amministrato: Gli intermediari finanziari abilitati a ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato sono le banche, le società di intermediazione mobiliare residenti in Italia, le stabili organizzazioni in Italia delle banche e delle imprese di investimento non residenti, nonché altri soggetti individuati da specifici decreti ministeriali (come le società fiduciarie, Poste Italiane S.p.A. e gli agenti di cambio) e dalle norme del 2002 (come le società di gestione del risparmio).

  2. Estensione dell'Opzione ai Prestatori di Servizi di Cripto-Valute e Portafogli Digitali: Con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, è stata estesa la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato anche agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Ciò include i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, soggetti inclusi nella normativa antiriciclaggio.

  3. Esercizio dell'Opzione: Il contribuente può esercitare l'opzione per il regime del risparmio amministrato comunicando la sua scelta in forma scritta all'intermediario finanziario o all'operatore. Questa comunicazione può avvenire al momento dell'apertura del rapporto o in qualsiasi momento dell'anno per i rapporti già esistenti, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

  4. Opzione per Rapporti Multipli: Se il contribuente ha più rapporti con lo stesso intermediario o operatore, l'opzione può riguardare tutti i contratti o solo alcuni di essi. In caso di contratti cointestati, l'opzione deve essere esercitata da tutti gli intestatari e perde efficacia solo se revocata da tutti gli intestatari.

  5. Tassazione e Compensazione: Nel regime del risparmio amministrato, l'imposta sostitutiva viene applicata dagli intermediari finanziari o dagli operatori su ciascun reddito diverso derivante dalle cripto-attività, indipendentemente dal superamento della soglia di 2.000 euro. Le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze solo all'interno dello stesso regime, e l'intermediario può sospendere le operazioni finché non riceve la provvista per il versamento dell'imposta dovuta.

  6. Modalità di Pagamento: Gli intermediari finanziari e gli operatori sono tenuti a versare l'imposta sostitutiva entro il sedici del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendo l'importo dai redditi realizzati o ricevendo la provvista dal contribuente. Devono anche comunicare all'amministrazione finanziaria l'ammontare delle plusvalenze e delle imposte sostitutive applicate nell'anno precedente.

  7. Specificità per i Prestatori di Servizi di Cripto-Valute e Portafogli Digitali: I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono tenuti al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

In sintesi, il regime del risparmio amministrato consente ai contribuenti di optare per la tassazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività e di applicare un'imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento. Gli intermediari finanziari e gli operatori sono responsabili dell'applicazione dell'imposta e delle relative comunicazioni all'amministrazione fiscale. I prestatori di servizi relativi alle cripto-attività hanno anche la possibilità di aderire a questo regime.


Regime del risparmio gestito


Questa normativa sembra stabilire le regole per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio, quando tale gestione è affidata a un gestore autorizzato ai sensi del TUF (Testo Unico della Finanza).

Alcuni punti chiave inclusi nel testo sono:

  1. Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva: I contribuenti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio. Questa opzione deve essere comunicata ai soggetti autorizzati a gestire il patrimonio, come banche e società di intermediazione mobiliare.

  2. Tassazione sulla maturazione: La tassazione avviene sulla base del risultato netto della gestione maturato, calcolato confrontando il valore complessivo del portafoglio alla fine dell'esercizio con quello all'inizio. Questa tassazione avviene per maturazione e non al momento della percezione.

  3. Revoca dell'opzione: I contribuenti possono revocare l'opzione, ma la revoca ha effetto solo dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata manifestata. Inoltre, la revoca può riguardare tutti o solo alcuni dei rapporti di gestione intrattenuti con lo stesso gestore.

  4. Casi speciali per cripto-attività: La normativa considera specifici casi riguardanti le cripto-attività, come il valore dei conferimenti e delle plusvalenze o minusvalenze. In particolare, il testo menziona il valore normale come criterio di valutazione per cripto-attività.

  5. Cessione a titolo oneroso: Il conferimento di cripto-attività è considerato una cessione a titolo oneroso, e il valore di conferimento può essere determinato in base al valore attribuito ai titoli alla data del conferimento.

  6. Prelievi e trasferimenti: Quando vengono effettuati prelievi o trasferimenti di cripto-attività durante il contratto di gestione, il risultato della gestione deve tener conto del valore delle cripto-attività alla data del prelievo o trasferimento.

  7. Versamento dell'imposta: Il gestore è tenuto a versare l'imposta sostitutiva, e se manca la liquidità necessaria, può effettuare i disinvestimenti necessari. Il contribuente deve poi rimettere le somme necessarie entro un determinato termine.

  8. Risultato negativo: Se il risultato della gestione è negativo, può essere utilizzato per compensare plusvalenze in futuro.

Obblighi a carico degli intermediari


In particolare, gli intermediari residenti che sono coinvolti professionalmente in operazioni legate alle cripto-attività, insieme agli intermediari non residenti che hanno stabili organizzazioni in Italia coinvolte in tali operazioni, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di certificazione e comunicazione alle parti coinvolte.

Le operazioni legate alle cripto-attività soggette a questi obblighi includono:

  1. Rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione.

  2. Trasferimenti di cripto-attività verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza e prelievi delle stesse.

Se più soggetti sono coinvolti in un'operazione, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e, comunque, dall'intermediario che ha il rapporto più diretto con il contribuente.

Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:

  • Le generalità e, se disponibile, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'operazione.

  • La natura, l'oggetto e la data dell'operazione.

  • Le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell'operazione.

  • Gli eventuali redditi diversi realizzati nell'ambito dell'operazione.

Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale


La legge in questione stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari che partecipano a trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati ottenuti durante la verifica dell'identità dei clienti in relazione a operazioni effettuate in valuta virtuale o, ora, in cripto-attività, se l'importo è pari o superiore a 5.000 euro. Questa comunicazione è richiesta solo per le operazioni effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir.

In precedenza, la legge prevedeva che gli obblighi di comunicazione riguardassero i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ma ora questa disposizione è stata estesa ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, l'attività di monitoraggio deve includere tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute.

La legge di bilancio 2023 ha anche apportato modifiche agli obblighi di monitoraggio fiscale per i soggetti residenti in Italia, come persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, che detengono investimenti all'estero, attività finanziarie estere o cripto-attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tali soggetti devono dichiarare questi beni nella dichiarazione annuale dei redditi.

Infine, la legge specifica che le cripto-attività sono potenzialmente soggette a monitoraggio fiscale, ma potrebbero essere esentate da tali obblighi se i flussi finanziari e i redditi derivanti da queste attività sono stati già assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari residenti.


Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività


I commi 131 e 132 della legge introducono importanti modifiche alla tassazione delle cripto-attività in Italia.


In particolare, il comma 131 aggiunge un nuovo comma, il 3-bis, all'articolo 110 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).


Questo significa che gli eventuali profitti o perdite derivanti dalla valutazione delle cripto-attività non saranno tassati o deducibili per le società soggette all'IRES.

Questo è un cambiamento significativo rispetto alla situazione precedente, in cui i guadagni derivanti dalla vendita o dalla valutazione positiva delle cripto-attività potevano essere soggetti a imposte sul reddito delle società.


Il comma 132 stabilisce che questa stessa disposizione si applica anche all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che è un'altra imposta a livello regionale in Italia.


Tuttavia, è importante notare che questa esenzione fiscale si applica solo alla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta, e non ai guadagni o alle perdite derivanti dalla vendita o dalla permuta delle cripto-attività. In altre parole, se si vende o si scambia una cripto-attività con un altro bene o con valuta legale, la differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscalmente riconosciuto della cripto-attività concorrerà comunque alla formazione del reddito di periodo e sarà soggetta a tassazione.


Inoltre, la legge stabilisce che la determinazione del valore fiscale delle cripto-attività deve seguire le disposizioni dell'articolo 9 del TUIR.


Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Il comma 133 della legge introduce una significativa opportunità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023. Questa disposizione consente loro di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle cripto-attività alla predetta data, a condizione che tale valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.


Ecco i principali punti relativi a questa possibilità di rideterminazione:

  1. Data di Riferimento: La rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività può essere effettuata solo per le cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

  2. Imposizione Sostitutiva: Per poter utilizzare il nuovo valore di acquisto, è necessario pagare un'imposta sostitutiva del 14% su tale valore. Questa imposta sostitutiva deve essere versata seguendo le modalità previste dalla legge.

  3. Rideterminazione Obbligatoria: Se un contribuente decide di rideterminare il valore di una cripto-attività, deve farlo per tutte le cripto-attività dello stesso tipo detenute alla data del 1° gennaio 2023. Ad esempio, se un contribuente detiene 10 Bitcoin e 20 Ethereum alla data di riferimento e decide di rideterminare solo il valore dei Bitcoin, deve farlo per tutti i 10 Bitcoin.

  4. Fonte del Valore: Il valore da utilizzare per la rideterminazione delle cripto-attività deve essere preso dalla piattaforma di exchange dove è avvenuto l'acquisto originario delle stesse. Se ciò non è possibile, il valore può essere preso da una piattaforma analoga dove le stesse cripto-attività sono negoziate.

  5. Utilizzo del Nuovo Valore: Il valore rideterminato può essere utilizzato per calcolare le plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione, scambio o altro utilizzo delle cripto-attività.

  6. Minusvalenze: Tuttavia, l'uso del nuovo valore di acquisto non consente la generazione di minusvalenze deducibili ai sensi dell'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

  7. Termini di Scadenza: La legge prevede termini di scadenza specifici per il versamento dell'imposta sostitutiva, e questi termini possono essere prorogati tramite disposizione normativa.

  8. Rateizzazione: L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali, con interessi dovuti sulle rate successive alla prima.

  9. Regime Agevolato: L'opzione per la rideterminazione del valore delle cripto-attività e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati secondo le disposizioni normative specifiche e non possono essere successivamente modificati.

  10. Obbligo di Dichiarazione: I contribuenti che rideterminano il valore delle cripto-attività devono indicare i dati relativi nella dichiarazione dei redditi specifica per il periodo d'imposta 2023.

  11. Documentazione: I contribuenti devono conservare la documentazione che comprova il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2023, da esibire o trasmettere in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.


Tassazione indiretta


  1. Scambio di Cripto-Valute e Prestazioni di Servizi: La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che lo scambio di bitcoin (e, per estensione, di altre cripto-valute) con valuta tradizionale costituisce una prestazione di servizi esente da IVA, seguendo l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA. Ciò significa che tali transazioni non sono soggette a IVA.

  2. Valutazione Case by Case: Date le diverse tipologie di cripto-attività e le varie operazioni possibili con esse, è necessario valutare case by case la loro reale natura, funzione e scopo nell'ambito delle transazioni effettuate. Non è sufficiente basarsi solo sul nome dato all'attività, ma bisogna considerarne l'uso effettivo.

  3. Documento OCSE - Crypto-Asset Reporting Framework (CARF): L'OCSE ha pubblicato un documento denominato "Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)", che fornisce linee guida per la rendicontazione delle cripto-attività al fine di aumentare la trasparenza sul mercato e combattere l'erosione della base imponibile. Questo documento sottolinea l'importanza di valutare la funzione pratica delle cripto-attività in ciascun caso.

  4. Direttiva DAC8: A livello europeo, la Direttiva DAC8 prevede una valutazione case by case per individuare e valutare la reale natura e funzione delle cripto-attività al fine di definire le operazioni e le transazioni "rilevanti" soggette a segnalazione da parte dei Crypto-Asset Service Providers (CASP).

  5. Prevalenza della Sostanza sulla Forma: Nel trattamento IVA delle cripto-attività, è importante dare prevalenza alla sostanza sulla forma, considerando la reale funzione e l'uso delle cripto-attività oltre al nome attribuito da chi le emette o le utilizza.

  6. Evoluzione Continua: Poiché il settore delle cripto-attività è in continua evoluzione e utilizza tecnologie in costante progresso, le normative fiscali e le linee guida possono cambiare. È importante rimanere aggiornati sulle leggi e le regolamentazioni in vigore.

  7. Esigenza di Riflessione Costante: Date le complessità e le sfide legate alle cripto-attività, è necessario continuare a riflettere su nuovi scenari e sviluppi che potrebbero emergere nel futuro.

Cripto-valute e servizi connessi


Il trattamento IVA delle cripto-attività, come evidenziato nella sentenza Hedqvist della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), è basato sulla loro natura e uso effettivo. Alcuni punti chiave da considerare includono:

  1. Moneta Virtuale: Una cripto-attività può essere considerata una moneta virtuale quando la sua unica finalità è quella di essere un mezzo di pagamento. In tal caso, le operazioni relative a questa cripto-attività sono in genere esenti da IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva IVA.

  2. Operazioni Finanziarie: La CGUE considera le operazioni relative alle valute virtuali come operazioni finanziarie, e di conseguenza, possono essere esenti da IVA quando effettuate a titolo oneroso. Questo include operazioni come il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale, il mining su valute virtuali, i servizi di digital wallet e lo staking.

  3. Determinazione dell'Onerosità: Perché un'operazione sia considerata a titolo oneroso ai fini IVA, deve esserci una controprestazione direttamente collegata al servizio prestato. Ad esempio, nel caso del mining, l'onerosità può essere rappresentata dalla differenza tra il prezzo al quale l'operatore acquista le valute e il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.

  4. Mining senza Contratto Specifico: Tuttavia, nel caso del mining senza un contratto specifico e quando non è possibile identificare una controparte definita, l'attività di mining può essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Questo perché manca uno dei presupposti di applicazione dell'imposta: l'individuazione di una prestazione di servizio personalizzata a favore di un beneficiario identificato o identificabile.

  5. Contratti e Controparti Identificabili: Se l'attività di mining è disciplinata da contratti specifici e le controparti sono identificate, e tutti gli altri presupposti sono soddisfatti, l'attività può essere soggetta a IVA.

  6. Applicazione Specifica alle Cripto-Attività: La determinazione dell'IVA sulle cripto-attività dipende dalla disciplina specifica applicabile a ciascuna cripto-attività e alle relative operazioni. Le risposte possono variare in base alla cripto-attività coinvolta e alla sua regolamentazione.


Utility token e Hybrid token.


  1. Monete Virtuali: Le cripto-attività considerate monete virtuali sono trattate come mezzi di pagamento e possono godere dell'esenzione IVA. Questo si applica quando la loro unica finalità è quella di essere un mezzo di pagamento.

  2. Operazioni Finanziarie: Le operazioni legate alle monete virtuali sono considerate operazioni finanziarie e possono essere esenti da IVA quando effettuate a titolo oneroso. Ciò include operazioni come il cambio tra valuta tradizionale e virtuale, il mining, i servizi di digital wallet e lo staking.

  3. Utility Token: Gli utility token possono variare notevolmente nella loro natura e uso. Non esiste una disciplina IVA univoca per gli utility token, poiché possono cambiare nel tempo o essere diversi nella loro struttura. La valutazione IVA deve essere case by case.

  4. Hybrid Token: Gli hybrid token, che cambiano la loro natura dopo l'emissione o in base a determinate condizioni, possono essere trattati come titoli di legittimazione e quindi non soggetti a IVA. Questi token non rappresentano una prestazione di servizi o una cessione di beni ma piuttosto identificano il titolare del diritto.

  5. Voucher: Alcuni token possono essere considerati voucher ai sensi della direttiva UE 2016/1065. Questo si applica se hanno l'obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo di beni o servizi e specificano i beni/servizi o i fornitori. Tuttavia, non tutti gli utility token rientrano in questa categoria, poiché possono cambiare scopo o non specificare dettagli sufficienti.

  6. Evoluzione degli Utility Token: Gli utility token possono evolversi nel tempo, rendendo difficile stabilire la loro natura e trattamento IVA in anticipo. La disciplina IVA deve essere valutata in base alle caratteristiche specifiche di ciascun token.

  7. Mining e Stake: La remunerazione per l'attività di mining può variare in base alle modalità di pagamento e al contratto. Il mining senza un contratto specifico e senza identificazione di controparti può essere fuori dal campo di applicazione dell'IVA.


Non Fungible Token (NFT)

La trattazione degli NFT (Non-Fungible Tokens) in relazione all'IVA è anch'essa complessa e dipende dalla natura degli asset che incorporano e dalle modalità di circolazione. Di seguito, vengono forniti alcuni punti chiave relativi alla disciplina IVA degli NFT:

  1. Natura degli NFT: Gli NFT rappresentano certificati digitali che incorporano un diritto su un asset non fungibile o "scarso". Questi asset possono essere digitali o fisici.

  2. Smart Contract: Le pattuizioni contrattuali associate agli NFT sono generalmente codificate in uno smart contract, che è un contratto autoeseguibile e indissolubilmente legato all'NFT sulla blockchain. Lo smart contract regola le condizioni di utilizzo e di trasferimento dell'NFT.

  3. Asset Incorporati: Gli NFT possono incorporare asset digitali (noti come "asset on-chain") o asset fisici (noti come "asset off-chain"). Gli asset incorporati sono quelli a cui il diritto associato all'NFT si riferisce.

  4. Asset Digitali: Se l'NFT rappresenta un asset digitale nativo (ad esempio, un bene o un servizio digitale), il trasferimento dell'NFT è trattato come una prestazione di servizi elettronici ai fini IVA, con l'applicazione delle regole di territorialità pertinenti.

  5. Asset Materiali: Se l'NFT incorpora un asset fisico, il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina IVA dell'asset fisico stesso. L'IVA è esigibile al momento della consegna dell'NFT al cessionario.

  6. Diritti Immobili e Immateriale: Se l'NFT rappresenta diritti immobili o immateriali, come i diritti di sfruttamento economico, la cessione dell'NFT è considerata una prestazione di servizi disciplinata dalle regole IVA relative ai servizi.

  7. Possibilità di Applicare la Disciplina dei Voucher: In alcuni casi, gli NFT possono essere trattati come voucher se incorporano servizi o diritti che l'acquirente ha diritto di fruire. Questa disciplina può essere applicata quando i presupposti sono soddisfatti.

  8. Considerazioni Fiscali Locali: Le regole fiscali relative agli NFT possono variare da paese a paese, quindi è importante considerare le leggi e le normative locali quando si tratta di transazioni con NFT.

Imposta di bollo


  1. Natura degli NFT: Gli NFT rappresentano certificati digitali che incorporano un diritto su un asset non fungibile o "scarso". Questi asset possono essere digitali o fisici.

  2. Smart Contract: Le pattuizioni contrattuali associate agli NFT sono generalmente codificate in uno smart contract, che è un contratto autoeseguibile e indissolubilmente legato all'NFT sulla blockchain. Lo smart contract regola le condizioni di utilizzo e di trasferimento dell'NFT.

  3. Asset Incorporati: Gli NFT possono incorporare asset digitali (noti come "asset on-chain") o asset fisici (noti come "asset off-chain"). Gli asset incorporati sono quelli a cui il diritto associato all'NFT si riferisce.

  4. Asset Digitali: Se l'NFT rappresenta un asset digitale nativo (ad esempio, un bene o un servizio digitale), il trasferimento dell'NFT è trattato come una prestazione di servizi elettronici ai fini IVA, con l'applicazione delle regole di territorialità pertinenti.

  5. Asset Materiali: Se l'NFT incorpora un asset fisico, il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina IVA dell'asset fisico stesso. L'IVA è esigibile al momento della consegna dell'NFT al cessionario.

  6. Diritti Immobili e Immateriale: Se l'NFT rappresenta diritti immobili o immateriali, come i diritti di sfruttamento economico, la cessione dell'NFT è considerata una prestazione di servizi disciplinata dalle regole IVA relative ai servizi.

  7. Possibilità di Applicare la Disciplina dei Voucher: In alcuni casi, gli NFT possono essere trattati come voucher se incorporano servizi o diritti che l'acquirente ha diritto di fruire. Questa disciplina può essere applicata quando i presupposti sono soddisfatti.

  8. Considerazioni Fiscali Locali: Le regole fiscali relative agli NFT possono variare da paese a paese, quindi è importante considerare le leggi e le normative locali quando si tratta di transazioni con NFT.

In generale, la trattazione IVA degli NFT segue l'approccio "look through", considerando la natura dell'asset incorporato e le modalità di circolazione.


Imposta sul valore delle cripto-attività


Il comma 146 apporta una modifica significativa riguardante l'applicazione dell'imposta sulle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. Ecco i principali punti relativi a questa modifica:

  1. Sostituzione dell'Imposta di Bollo: A partire dal 2023, viene sostituita l'imposta di bollo, prevista dall'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, con un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti in Italia.

  2. Applicazione Universale: Questa imposta sul valore delle cripto-attività deve essere applicata da tutti i soggetti residenti in Italia che detengono cripto-attività, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti all'obbligo di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

  3. Base Imponibile: La base imponibile per questa imposta è costituita dal valore delle cripto-attività alla fine di ciascun anno solare, rilevato dalla piattaforma di exchange in cui sono state acquistate. Se non è possibile ottenere questo valore, si può fare riferimento a una piattaforma simile in cui le stesse cripto-attività sono negoziate. Se le cripto-attività non sono più detenute alla fine dell'anno, si fa riferimento al valore al termine del periodo di detenzione.

  4. Calcolo Proporzionale: L'imposta è calcolata in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso nel caso di cripto-attività cointestate.

  5. Deduzione del Credito d'Imposta: È possibile dedurre un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle cripto-attività detenute presso intermediari esteri e versata all'estero. Tuttavia, il credito d'imposta non può superare l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia.

  6. Applicazione delle Norme delle Imposte sui Redditi: Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni e rimborsi relativi all'imposta sulle cripto-attività, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, inclusi i metodi di pagamento a saldo e in acconto.

In sostanza, questa modifica stabilisce un nuovo regime fiscale per le cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia a partire dal 2023, con un'imposta basata sul valore delle cripto-attività detenute. Questa imposta è calcolata in modo proporzionale ai giorni di detenzione e alle quote di possesso, e possono essere dedotti crediti d'imposta in base alle imposte pagate all'estero.


Regolarizzazione delle cripto-attività


I commi da 138 a 142 introducono un meccanismo di regolarizzazione per i soggetti che detengono cripto-attività in Italia e non le hanno dichiarate o dichiarate in modo incompleto entro la data del 31 dicembre 2021. Ecco un riepilogo dei principali punti relativi a questa procedura di regolarizzazione:

  1. Soggetti Ammessi: Possono accedere a questa procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

  2. Possibilità di Regolarizzazione: I soggetti che non hanno realizzato redditi relativi alle cripto-attività detenute durante il periodo di riferimento o che hanno correttamente dichiarato tali redditi possono regolarizzare la loro posizione.

  3. Sanzione Ridotta: Per i soggetti che regolarizzano cripto-attività non precedentemente dichiarate, viene prevista una sanzione ridotta pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun anno. Questo pagamento è a titolo di sanzioni e comporta l'esenzione dalle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 167 del 1990.

  4. Regolarizzazione Limitata: È possibile regolarizzare solo le cripto-attività detenute fino al 2021 e non indicate in dichiarazione, o cripto-attività che sono state cedute nel corso di ciascun periodo di riferimento.

  5. Procedura di Regolarizzazione: L'istanza di regolarizzazione deve essere presentata in conformità con le modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate. Queste modalità saranno definite ulteriormente in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approverà anche il modello di presentazione dell'istanza e le relative istruzioni.

  6. Imposta Sostitutiva e Sanzioni: I soggetti che hanno realizzato redditi in relazione alle cripto-attività possono regolarizzare la loro posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute alla fine di ciascun anno o al momento del realizzo, oltre a una sanzione pari allo 0,5% di tale valore per ciascun anno. Questo pagamento copre le sanzioni e gli interessi per l'omessa indicazione nel Quadro RW del modello Redditi.

  7. Dimostrazione della Liceità: I contribuenti che desiderano regolarizzare devono dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite in cripto-attività. Devono allegare una relazione di accompagnamento e documentazione probatoria per dimostrare la legittimità dell'origine dei fondi.

  8. Modello di Regolarizzazione: L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione il modello di regolarizzazione in formato elettronico sul suo sito internet.

Questa procedura offre ai contribuenti un modo per regolarizzare la loro posizione in merito alle cripto-attività non precedentemente dichiarate o dichiarate in modo incompleto.


Presupposti di territorialità


L'articolo 23 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce quali redditi prodotti dai soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia. In particolare, il comma 1, lettera f), dell'articolo 23 prevede che i seguenti redditi sono soggetti a tassazione in Italia:

  1. Redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio italiano e da beni situati nello stesso territorio.

  2. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.

Tuttavia, ci sono delle esclusioni da questa tassazione. In particolare, non sono soggette a tassazione in Italia:

  1. Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute.

  2. Plusvalenze derivanti da cessione o rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti.

  3. Redditi derivanti da contratti conclusi in mercati regolamentati.

La legge di bilancio del 2023 non ha previsto un'analoga esclusione per i redditi diversi derivanti da cripto-attività (c-sexies) ai sensi dell'articolo 67 del Tuir. Di conseguenza, per i soggetti non residenti, tali redditi sono considerati prodotti nel territorio italiano.


Questo significa che i redditi derivanti dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta o dalla detenzione delle cripto-attività in Italia, inclusi quelli gestiti attraverso prestatori di servizi relativi all'uso di valuta virtuale e portafogli digitali residenti in Italia, sono soggetti a tassazione in Italia.


Nel caso dei soggetti neo-residenti (coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 24-bis del Tuir), i redditi derivanti dalle cripto-attività sono considerati realizzati in Italia solo se le cripto-attività sono detenute in Italia. Per rientrare nell'ambito oggettivo dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del Tuir, le cripto-attività devono essere detenute in un "portafoglio digitale," "conto digitale," o in un altro sistema di archiviazione o conservazione all'estero.


La natura di reddito di fonte estera non cambia anche se si stipula un contratto con intermediari italiani (gestione del portafoglio, amministrazione delle attività finanziarie, consulenza) a meno che l'intermediario italiano abbia il potere di movimentare direttamente le cripto-attività detenute all'estero.




So che è difficile spiegare il legalese, ma è importante sapere di queste normative e in modo approfondito.


La conoscenza è potere!






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